Art. 9.
(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).

      1. In ciascuna istituzione scolastica è garantita la partecipazione dei genitori. I

 

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rappresentanti di classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i genitori della scuola.
      2. L'oggetto dell'assemblea dei genitori non è sindacabile da parte di altri organi dell'istituzione scolastica.